GSC Group e Modalux vincono con Schiavo e Costa in materia di concorrenza sleale

Con una sentenza che offre importanti spunti di approfondimento in materia di concorrenza sleale, lo scorso 12/5/22 il Tribunale di Vicenza, in persona del Giudice unico Dott. Ludovico Rossi, ha mandato esenti le società Modalux Srl e GSC Group SpA., assistite dagli avvocati Giancarlo Schiavo e Maria Cristina Costa, da ogni responsabilità nel giudizio per concorrenza sleale instaurato nei loro confronti da una società vicentina.

La vicenda era la seguente.

All’inizio del 2015 Modalux Srl, con il supporto tecnico di uno dei big della chimica per conceria, la GSC Group SpA, faceva il suo ingresso nel mercato dei foils e delle pellicole per la stampa a caldo sulle pelli, chiamando alla sua guida, sul finire dello stesso anno, un ex dipendente della società berica presente da molti anni nel settore dei foils per la rifinizione delle pelli.

Quest’ultima conveniva quindi in giudizio Modalux Srl allegando l’avvenuto compimento da parte sua, in concorso con GSC Group SpA., di molteplici attività di concorrenza sleale, quali lo storno di alcuni dipendenti, lo sviamento di importanti clienti, la diffusione di notizie denigratorie e l’imitazione servile dei macchinari impiegati nel suo processo produttivo.

Tutte le domande sono state rigettate dal Tribunale di Vicenza, con una decisione che si inserisce nel solco della più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di concorrenza sleale, e che offre precise indicazioni in relazione all’onere della prova ed alla sua ripartizione tra le parti nei giudizi di concorrenza sleale per storno di dipendenti, parassitaria e per  sviamento di clientela.

 

Concorrenza sleale per storno di dipendenti

Per la configurabilità di un atto di concorrenza sleale commesso per mezzo dello storno di dipendenti è necessario che l’attività distrattiva del personale dell’imprenditore sia stata posta in essere dal concorrente con modalità tali da non potersi giustificare, in rapporto ai principi di correttezza professionale, se non supponendo nell’autore l’intento di recare pregiudizio all’organizzazione ed alla struttura produttiva del concorrente, disgregando in modo traumatico l’efficienza dell’organizzazione aziendale del competitore e procurandosi un vantaggio competitivo indebito.

 

Concorrenza sleale per storno di dipendenti, onere della prova

L’imprenditore che ipotizza a carico di un’impresa concorrente un’attività di concorrenza sleale deve provare l’animus nocendi e, quindi, che il passaggio di un suo dipendente all’impresa concorrente abbia avuto effetti potenzialmente disgregativi sulla sua organizzazione. A tal fine grava sull’attore l’onere di provare quale fosse la sua struttura aziendale al momento dello storno e che il dipendente stornato fosse l’unico dipendente, o uno dei pochi dipendenti, addetto alle attività alle quali risultava addetto al momento dello storno.

 

Concorrenza sleale parassitaria

Laddove un imprenditore ipotizzi un’attività di concorrenza sleale parassitaria commessa da un suo concorrente attraverso la realizzazione e l’impiego di macchine uguali o simile a quelle impiegate nel suo processo produttivo, è onere dell’imprenditore che si ritiene leso dall’altrui attività provare la particolarità e peculiarità delle sue modalità produttive rispetto a quelle ordinariamente presenti nel settore.

 

Concorrenza sleale per sviamento di clientela

La mera acquisizione di clientela del concorrente non costituisce atto di concorrenza sleale, configurando anzi una normale conseguenza della competizione tra imprenditori. L’acquisizione dei clienti di un concorrente si considera, peraltro, attuata con mezzi contrari ai principi della correttezza professionale quando venga posta in essere utilizzando notizie sui rapporti con i clienti del concorrente acquisite nel corso di una pregressa attività lavorativa svolta da un suo ex dipendente. Per potersi configurare un’attività di concorrenza sleale ai sensi dell’art. 2598 n. 3, Cod. civ., le notizie sui clienti acquisite per il tramite di un ex dipendente devono, però, potersi configurare come riservate e devono superare la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo dipendente. A titolo esemplificativo può quindi configurarsi un illecito sviamento di clientela quando i nominativi dei clienti sviati erano contenuti in una banca dati, ancorché non segretata, di cui l’ex dipendente si è appropriato scorrettamente, ma non anche quando i nominativi dei clienti sono dei contatti dell’ex dipendente o frutto della sua esperienza lavorativa.

Per leggere la sentenza integrale clicca qui:

Trib. Vicenza 12 maggio 2022 n. 853

 

#concorrenzasleale

#stornodipendenti

#sviamentoclientela

#TribunalediVicenza

#GSCGroup

#SchiavoStudiolegale

Hai bisogno di approfondire l'argomento? Contattaci

Back to top