Rating di legalità, le stellette che piacciono alle aziende

Sono sempre di più le aziende che si rivolgono all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) per chiedere l’attribuzione del rating di legalità. Oggi sono, infatti, più di ottomila le aziende dotate del rating di legalità.

Il rating di legalità, istituito nel 2012, è un indicatore sintetico del rispetto di elevati standard di legalità da parte delle imprese che ne fanno richiesta e viene attribuito dall’AGCM. Il rating di legalità viene espresso in un punteggio compreso tra un minimo di una ed un massimo di tre stellette.

All’impresa che ne fa richiesta viene attribuito il punteggio minimo di una stelletta qualora rispetti tutti i requisiti previsti dall’Art. 2 del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità. Il punteggio base può essere incrementato di un “+” per ogni requisito aggiuntivo (fra cui adozione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, adesione a protocolli di legalità, tracciabilità dei pagamenti, iscrizione nelle white list) che l’impresa rispetti tra quelli previsti dall’Art. 3 del Regolamento. Il conseguimento di tre “+” comporta l’attribuzione di una stelletta aggiuntiva, fino ad un punteggio massimo di tre stellette.

Il rating di legalità può essere richiesto da imprese individuali e da società aventi sede operativa nel territorio nazionale, che abbiano realizzato un fatturato annuo minimo di due milioni di euro e che siano iscritte da almeno due anni nel Registro delle imprese. A seguito della modifica del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità, entrata in vigore il 28 ottobre 2010, l’accesso al rating di legalità è stato estero anche ai soggetti iscritti soltanto al Repertorio Economico e Amministrativo.

La recente modifica del Regolamento attuativo ha, inoltre, ampliato i requisiti oggettivi e soggettivi per accedere al rating. In particolare, per valorizzare ancora di più la natura premiale del rating, sono stati ricompresi tra i soggetti rilevanti anche gli amministratori della società controllante o di quella che esercita l’attività di direzione e coordinamento. Ai reati già previsti dal Regolamento come ostativi al rilascio del rating sono stati, poi, aggiunti quelli di usura, di trasferimento fraudolento di valori e di bancarotta fraudolenta.

Il rating di legalità ha la durata di due anni dal suo rilascio e può essere rinnovato su richiesta.

Il rating, oltre ad accrescere la reputazione e la visibilità dell’impresa, assicura degli indubbi benefici in sede di concessione di finanziamenti pubblici e di accesso al credito bancario. Le pubbliche amministrazioni e le banche tengono infatti conto del rating di legalità secondo le modalità definite dal Decreto 20 febbraio 2014, n. 57 – MEF-MISE.

In particolare, le pubbliche amministrazioni, in sede di predisposizione dei provvedimenti di concessione di finanziamenti alle imprese, tengono conto del rating di legalità ad esse attribuito, dovendo essere garantito alle aziende in possesso del rating almeno uno dei seguenti elementi di premialità: (i) preferenza in graduatoria, (ii) attribuzione di punteggio aggiuntivo o (iii) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate.

Le banche, invece, tengono conto del rating di legalità nel processo di istruttoria ai fini della riduzione dei tempi e dei costi per la concessione di un finanziamento, dovendo, inoltre, considerarlo tra gli elementi utilizzati per la valutazione di accesso al credito da parte di un’impresa.

Nel 2019 le imprese che hanno fatto ricorso al credito bancario e che hanno ottenuto benefici grazie al rating di legalità sono state 5.263,00, con un aumento rispetto al 2018 del 56%.

 

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