La richiesta di documentazione bancaria è sempre ammessa, e compete anche al fideiussore

L’esercizio del diritto sancito dall’art.119 TUB – concernente la richiesta di documentazione bancaria – da parte del cliente può avvenire in qualsiasi momento, anche in corso di giudizio, fornendo la sola prova dell’esistenza del rapporto contrattuale. Il diritto compete tanto al correntista quanto al fideiussore in relazione agli estratti conto relativi al rapporto bancario intestato al soggetto garantito.
Cass. Civ., ordinanza n. 24181 del 30.10.2020

http://www.italgiure.giustizia.it/xway/application/nif/clean/hc.dll?verbo=attach&db=snciv&id=./20201030/snciv@s30@a2020@n24181@tO.clean.pdf

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